L’Inps, con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dal punto di vista soggettivo, come chiarisce l’INPS, “l’esonero contributivo introdotto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione”.
L’esonero contributivo non verrà corrisposto in relazione ad assunzioni che riguardano lavoratori che hanno già hanno usufruito della medesima agevolazione nel corso del 2015. L’incentivo può essere usufruito da tutti i datori di lavoro.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.
il beneficio non può essere richiesto per i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico per i quali esiste già una normativa che prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
l’Istituto rinvia ai criteri già individuati dalle Circolari n. 17/2015 e n. 178/2015, relative all’esonero previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015 (Legge di Stabilità 2015), per le condizioni di accesso nonché per le modalità applicative dell’incentivo medesimo.
La circolare, infine, ha ribadito “che le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2016 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n.150/2015.”
Pertanto il datore di lavoro, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.