Con l’istanza di interpello n. 17 del 20 maggio 2016, presentata dall’A.N.I.S.A. (l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ammette la possibilità, per il datore di lavoro, di fruire dell’esonero contributivo anche in caso di lavoratori per i quali, pur essendo già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro, la stessa agevolazione sia stata fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Con la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) al fine di incentivare la stabilità dell’occupazione, le aziende che avevano effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, potevano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 36 mesi.
Successivamente la L. 178/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha rimodulato l’esonero contributivo per le nuove assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, riducendo il limite massimo di fruizione da 36 a 24 mesi, la percentuale di esonero da 100% a 40% e l’importo massimo su base annua da 8.060 euro a 3.250 euro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa, infine, che la nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato non è agevolata se viene effettuata dal precedente datore di lavoro o da società da questi controllate o allo stesso collegate.