L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.1214 del 07.02.2019, ha previsto la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, anche oltre il limite massimo individuato dalla contrattazione collettiva.
L’articolo 19, al comma 2 del D.Lgs 81/2015 (così come riformulato dalla L.n.96\2018) prevede che il limite di 24 mesi sia derogabile, a beneficio di un termine più lungo, qualora sia espressamente indicato dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali.
Nel settore dell’Industria Metalmeccanica, ad esempio, la contrattazione collettiva prevede la durata di 44 mesi come limite massimo per la stipula del contratto a tempo determinato. Durata massima che, in caso di contratto con deroga assistita presso la direzione dell’Ispettorato competente per territorio, si estende di ulteriori 12 mesi.
L’uteriore contratto a tempo determinato “assistito”, infine, è un “rinnovo” dei precedenti contratti di lavoro a tempo determinato e deve obbligatoriamente prevedere una causale tra quelle previste dal primo comma dell’articolo 19 del D.lgs 81/2015 ovvero:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.