L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1438 del 14.02.2019, ha stabilito il periodo lavorativo sul quale calcolare il limite orario per il lavoro notturno(art.13 D.Lgs n.66\2003).
In merito la norma prevede che ” l’orario di lavoro dei lavorati notturni non puo’ superare le otto ore di media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
La circolare del Mlps n.8 del 2005, sempre sul limite orario, aveva precisato che “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari a 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo piu’ ampio sul quale calcolare detto limite“.
Il riferimento normativo soprariportato lasciava il dubbio se il criterio guida (per il calcolo del limite del lavoro notturno) fosse l’orario settimanale del singolo lavoratore (organizzato su 5 o 6 giorni lavorativi alla settimana) o l’orario di lavoro(sempre organizzato sulla settimana lavorativa) ma in senso più ampio delle 40 ore.
La scelta dell’uno o dell’altro criterio comporta delle seguenti conseguenze sull’utilizzo delle risorse umane:
- Il lavoratore notturno non potrà svolgere lavoro straordinario poichè la media oraria giornaliera delle otto lavorative sarebbe raggiunta con il completamento dell’orario lavorativo(criterio della settimana lavorativa delle 40 ore lavorative);
- Il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali(criterio della settimana lavorativa su 6 giornate lavorative).
Premesso ciò l’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello che, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, la settimana lavorativa puo’ essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni e cioe’ nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art 7 del D.lgs. n.77/2013.