Attenzione!!! La Regione Marche, con la DGR. 1474 del 11.12.2017, ha recepito l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni relativo alle nuove linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari. Leggi l’articolo: https://wp.me/p7uwbG-pQ
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva e non si configura come un rapporto di lavoro. La normativa di riferimento più recente è la D.G.R. 1134 del 29/07/2013 che detta principi e criteri applicativi in riferimento all’art.18 della L.R. n.2/2005. Tra le novità da segnalare, l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione non inferiore ai 350 Euro lordi mensili.
TIPOLOGIE DEI TIROCINI
- Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è attivabile anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati o categorie protette.
DURATA DEI TIROCINI
– Tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a 6 mesi;
– Tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a 6 mesi;
– Tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a 12 mesi;
– Tirocini per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
SOGGETTI COINVOLTI
– Promotore (Centro per l’Impiego);
– Soggetto ospitante + tutor;
– Tirocinante.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
L’attivazione dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante pubblico o privato. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.